I benefici economici per i gruppi di autoconsumo nei condomini e negli edifici
L’art. 42 bis del dl 162/2019 (cd Decreto milleproroghe), introdotto dalla legge di conversione n. 8/2020 e rubricato “Autoconsumo da fonti rinnovabili”, consente espressamente – nelle more del completo recepimento della direttiva UE 2018/2001 del 11/12/2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti sostenibili, ovvero la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.
1. Il contesto europeo
Tale novità si inserisce nel contesto europeo in materia di politica energetica, che si pone come obiettivo – cui devono tendere le pratiche di governo degli Stati membri – la promozione delle forme di energia da fonti rinnovabili1. In particolare, la direttiva si propone di ridurre le emissioni di gas a effetto serra per rispettare gli impegni dell’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), ivi compreso l’obiettivo vincolante dell’Unione di ridurre le emissioni di almeno il 40 %, rispetto ai livelli del 1990, entro il 2030.
Al fine di incrementare la diffusione delle fonti di energia alternativa, gli Stati membri si adoperano per attuare efficaci regimi di sostegno all’energia elettrica da fonti rinnovabili. Essi fanno ciò avendo riguardo, nei confronti dei consumatori e dei contribuenti, a un positivo rapporto costi-benefici. All’uopo è di fondamentale importanza la promozione di impianti di piccola taglia, utili per accrescere l’accettazione dell’opinione pubblica e garantire la diffusione di progetti nell’ambito delle energie rinnovabili.
2. Gli sviluppi nel contesto nazionale
Orbene, quanto al nostro contesto nazionale, i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si associano per produrre energia rinnovabile destinata al proprio consumo, potranno usufruire di impianti alimentati ad energia pulita, di potenza complessiva non superiore a 200 KW, condividendo l’energia prodotta per mezzo della rete di distribuzione esistente.
Tutto ciò è divenuto possibile, in via sperimentale, per i soggetti partecipanti entrati in esercizio dal momento dell’entrata in vigore della legge 8/2020 e sino ai 60 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva UE 2018/2001, il cui art. 36 pone come termine ultimo per l’adeguamento degli Stati membri quello del 30/06/2021. Ai sensi del comma 4, lett. e) dell’art. 42 bis dl 162/2019, per quel che qui interessa, nel caso di auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.
Chiarita la portata applicativa della norma suddetta, rimane da analizzare più compiutamente cosa comporti, in termini di benefici effettivi per i condomini, l’attuazione di tale facoltà.
3. I vantaggi e i requisiti
Una delle principali e certamente più interessanti novità introdotte dalla legge consiste nella possibilità per ciascun condomino di usufruire di pannelli fotovoltaici ubicati sul tetto dell’edificio. Ciò al fine di distribuire l’energia prodotta non più (come avveniva in passato) solamente per l’alimentazione delle zone di uso comune, ma altresì per quella delle singole unità abitative; con la conseguenza di una drastica riduzione dei costi in bolletta quale primo e immediato vantaggio per i consumatori.
Ma vi è di più: i condomini potranno condividere l’energia prodotta per l’autoconsumo istantaneo (cd scambio sul posto), immettendo nella rete di distribuzione già esistente l’eventuale eccedenza energetica e così ricavandone il corrispettivo dal proprio fornitore; in alternativa, potranno utilizzare in via differita l’energia eccedente prodotta, tramite sistemi di accumulo realizzati nell’edificio (cd batterie di accumulo). Inoltre, essi avranno diritto ad una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili, erogata dal GSE per un periodo di 20 anni e fissata di volta in volta con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico; quello attualmente in vigore è il DM 16 settembre 2020, il quale fissa la tariffa premio, rispettivamente in:
- 100 €/MWh nel caso in cui l’impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo
- 110 €/MWh nel caso in cui l’impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.
4. La procedura
Al fine di poter accedere al beneficio, il gruppo di auto consumatori o la comunità energetica dovranno attivarsi presentando istanza apposita al GSE, corredata da una serie di documenti attestanti i requisiti necessari. Per tali adempimenti è senz’altro consigliabile essere assistiti da un professionista, che potrà guidare i soggetti responsabili dell’impianto a un corretto espletamento della procedura prevista dalla normativa.
1 Ai sensi dell’art. 2, n. 1 della direttiva, per tale si intende “l’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energie eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energie idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas”.